13 aprile 2012

Riforme istituzionali, accordo dei partiti: meno parlamentari e iter leggi più veloce

Accordo raggiunto dai partiti di maggioranza sulle riforme costituzionali. L'intesa tra i tecnici di Pdl, Pd e Terzo Polo è su una "proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione".
"La proposta - si spiega in un comunicato congiunto - si ispira al principio del minimo indispensabile. Nella prossima legislatura si portranno affrontare i temi più rilevanti". Intanto, avanti sui punti condivisi. Oggi la bozza sarà illustrata ai gruppi parlamentari per poi avviare, subito, l'iter al Senato dove è già stata incardinata la riforma in commissione Affari costituzionali.
I punti dell'intesa vanno dal taglio del numero dei parlamentari al superamento del bicameralismo perfetto, alla sfiducia costruttiva e maggiori poteri al presidente del Consiglio. "Forte rappresentanza, forte Parlamento, forte Governo". Così nella bozza del ddl è stato sintetizzato il senso della riforma. "Gli indirizzi seguiti -si legge- sono: rafforzare la rappresentanza, semplificare le procedure parlamentari, favorire governi di legislatura, prevedere elementi di valorizzazione degli interessi delle Regioni nel processo legislativo nazionale, costruire un forte governo in un forte Parlamento".
La normativa, si legge nella bozza, "si può distinguere in tre blocchi di norme coerenti tra loro. Ciascun blocco ha autonomia rispetto agli altri. Ma il secondo e il terzo blocco esigono una lettera unitaria".
RAPPRESENTANZA: Riduzione del numero dei parlamentari. Il numero dei deputati diventa di 508, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero. Il numero dei senatori è di 254, quattro dei quali eletti all'estero. L'elettorato attivo per Camera e Senato a 18 anni, elettorato passivo per la Camera a 21 anni e per il Senato a 35 anni. Riduzione da 7 a 5 del numero minimo di senatori per Regione. Le proposte sono inerenti agli art. 56, 57 e 58 della Costituzione.PARLAMENTO: "Semplificazione del procedimento legislativo, superamento del bicameralismo paritario, introduzione di elementi di federalismo istituzionale: bicameralismo eventuale e non più obbligatorio". Questi gli interventi sull'art. 72 della Costituzione illustrati nella bozza. In sostanza, i ddl vengono presentati "al presidente di una delle due Camere". Montecitorio si occuperà dei ddl che riguardano le materie di legislazione esclusiva dello Stato, a palazzo Madama quelli su temi di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Nel blocco che riguarda l'azione delle Camere si stabilisce non solo la distinzione sui ddl che vanno esaminati a Montecitorio e quelli che vanno al Senato, si promuovono anche "procedimenti abbreviati per i ddl dei quali è dichiarata l'urgenza". Inoltre, visto il Senato si occuperà di ddl relativi alle Regioni verrà introdotto un elemento di raccordo tra Parlamento e Regioni. Si tratta di una "commissione paritetica" composta "dai presidenti delle assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e ad un eguale numero di senatori che rispecchi le proporzioni dei membri dell'assemblea .GOVERNO: Nel terzo blocco si affrontano i poteri del governo. Intanto c'è il "potenziamento del ruolo del presidente del Consiglio" e il "consolidamento del governo". Il premier "può chiedere al presidente della Repubblica la nomina e revoca dei ministri". (art. 92). Nella bozza si propongono alcune modifiche anche all'art. 94 della Costituzione. Si prevede che al fiducia sia data al solo presidente del Consiglio a maggioranza semplice. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere non comporta l'obbligo di dimissioni. Viene quindi introdotta la cosidetta sfiducia costruttiva: "La mozione di sfiducia -si legge nel testo del ddl- deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e del Senato, deve contenere l'indicazione di un nuovo presidente del Consiglio e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti della Camera che delibera. Qualora una delle due Camere neghi la fiducia, il presidente del Consiglio può chiedere lo scioglimento delle Camere o di una sola di essere. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune, entro 20 giorni dalla richiesta di scioglimento, indica un nuovo presidente del Consiglio".